Testo dell’iniziativa
La Costituzione federale¹ è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 4
⁴ Abrogato
Art. 8a² Diritti delle persone con disabilità
¹ La legge assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, tra le persone con disabilità e le persone senza disabilità in tutti gli ambiti della vita. Le persone con disabilità hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine, in particolare all’assistenza personale e tecnica.
² Le persone con disabilità hanno diritto di scegliere liberamente la modalità di alloggio e il luogo in cui abitare e hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine.
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¹ RS 101
² La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.
Questi i punti chiave della modifica costituzionale proposta:
Il Legislatore è incaricato di garantire alla persone con disabilità l’uguaglianza giuridica e di fatto, in tutti gli ambiti della vita.
Nel rispetto del principio di proporzionalità, le persone con disabilità hanno diritto di ottenere tutte le misure di adattamento e di sostegno necessarie ai fini dell’uguaglianza.
Sono esplicitamente menzionati il diritto a un sostegno personale e tecnico, nonché il diritto a scegliere liberamente il luogo e il modo in cui si intende vivere.